Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  Cost.,  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi
n. 12, contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica
per l'impugnazione della legge  regionale  della  Toscana  11  maggio
2018, n.  19,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana n. 17 del 18 maggio 2018, recante «Disposizioni in materia di
attivita'  e  modalita'  di  finanziamento  della  societa'  Sviluppo
Toscana  S.p.a.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.  28/2008»,  in
relazione al suo art. 8. 
    La legge regionale della Toscana n. 19 del 2018 ha la  finalita',
enunciata nel  suo  Preambolo,  di  razionalizzare  le  modalita'  di
finanziamento delle societa' c.d. in house della Regione  Toscana,  a
tale  scopo  proponendosi  di  introdurre  «nelle  leggi   istitutive
disposizioni  analoghe  in  relazione  alla  tipologia  di  attivita'
svolte». 
    In  particolare,  al  «fine  di  differenziare  le  modalita'  di
finanziamento delle attivita' istituzionali»  di  tali  societa',  la
legge  regionale  si  propone  di  riformularne   l'oggetto   sociale
«distinguendo fra attivita' istituzionali a carattere continuativo  e
attivita' istituzionali a carattere non continuativo»: le prime - che
in base al  Preambolo  medesimo  «hanno  rilevanza  strategica,  sono
indefinibili per la Regione e sono pertanto affidate alle societa' in
house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello  delle
professionalita'  impiegate,  terzieta',  affidabilita',  continuita'
amministrativa» - vengono finanziate in maniera stabile  mediante  un
contributo annuale il cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a
copertura dei costi che concorrono direttamente o  indirettamente  al
loro  svolgimento;  le  seconde  vengono  finanziate   «mediante   la
corresponsione di un compenso sulla base delle  tariffe  fissate  nel
piano di attivita'». 
    In questo contesto si  inserisce  la  norma  finanziaria  di  cui
all'art. 8, recante la sostituzione dell'art. 7 della legge regionale
n. 28 del 2008. L'art. 8 stabilisce, in particolare, quanto segue: 
    «1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2008 e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 7 (Norma finanziaria). - 1. Gli oneri per il  finanziamento
delle  attivita'  istituzionali  a  carattere  continuativo  di   cui
all'art. 3-bis, comma 2, lettera a), sono stimati in  €  5.331.000,00
per l'anno 2018 ed in € 5.080.000,00 per ciascuno degli anni  2019  e
2020, la cui copertura  e'  assicurata  dal  bilancio  di  previsione
2018-2020 come segue: 
Anno 2018 
    per € 117.252,17 sugli stanziamenti della  Missione  9  "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente",  Programma  01
"Difesa del suolo", Titolo I "Spese correnti"; 
    per € 495.923,28 sugli stanziamenti della Missione  14  "Sviluppo
economico  e  competitivita'",  Programma  01   "Industria,   PMI   e
artigianato", Titolo 1 "Spese correnti"; 
    per € 4.341.362,62 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo
economico  e  competitivita'",  Programma  05   "Politica   regionale
unitaria per lo sviluppo economico e  la  competitivita'",  Titolo  I
"Spese correnti"; 
      per € 67.833,67 sugli stanziamenti della Missione 15 "Politiche
per  il  lavoro  e  la  formazione   professionale",   Programma   02
"Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti"; 
      per  €  308.628,26  sugli  stanziamenti   della   Missione   19
"Relazioni internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale",
Titolo 1 "Spese correnti"; 
      Anno 2019 
      per € 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo
economico  e  competitivita'",  Programma  01   "Industria,   PMI   e
artigianato", Titolo I "Spese correnti"; 
        per €  4.525.000,00  sugli  stanziamenti  della  Missione  14
"Sviluppo  economico  e  competitivita'",  Programma   05   "Politica
regionale unitaria per lo sviluppo economico  e  la  competitivita'",
Titolo I "Spese correnti"; 
      per  €  355.000,00  sugli  stanziamenti   della   Missione   19
"Relazioni internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale",
Titolo I "Spese correnti"; 
    Anno 2020 
      per € 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo
economico  e  competitivita'",  Programma  01   "Industria,   PMI   e
artigianato", Titolo 1 "Spese correnti"; 
      per  €  4.525.000,00  sugli  stanziamenti  della  Missione   14
"Sviluppo  economico  e  competitivita'",  Programma   05   "Politica
regionale unitaria per lo sviluppo economico  e  la  competitivita'",
Titolo I "Spese correnti"; 
      per  €  355.000,00  sugli  stanziamenti   della   Missione   19
"Relazioni internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale",
Titolo 1 "Spese correnti". 
    2. Al fine della copertura della spesa di  cui  al  comma  1,  al
bilancio  di  previsione  2018-2020  sono   apportate   le   seguenti
variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e  cassa
e di sola competenza, nonche' nel seguente ordine di approvazione: 
    Anno 2018 
      in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma
01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per € 863.000,00; 
        in   aumento,   Missione    14    "Sviluppo    economico    e
competitivita'", Programma 05 "Politica  regionale  unitaria  per  lo
sviluppo economico e la competitivita'", Titolo 1  "Spese  correnti",
per € 863.000,00; 
    Anno 2019 
      in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma
01 "Fondo di riserva", Titolo I "Spese correnti", per € 200.000,00; 
      in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e  competitivita'",
Programma  01  "Industria,  PMI  e  artigianato",  Titolo  1   "Spese
correnti", per € 200.000,00; 
        in diminuzione, Missione 13 "Tutela della salute",  Programma
01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento  ordinario  corrente
per  la  garanzia  dei  LEA",  Titolo  1  "Spese  correnti",  per   €
1.296.000,00; 
      in aumento, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma  03
"Altri fondi", Titolo I "Spese correnti", per € 1.296.000,00; 
      in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma
03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.296.000,00; 
      in   diminuzione,   Missione   14   "Sviluppo    economico    e
competitivita'", Programma 05 "Politica  regionale  unitaria  per  lo
sviluppo economico e la competitivita'", Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale", per € 429.000,00; 
      in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e  competitivita'",
Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitivita'", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.725.000,00; 
    Anno 2020 
      in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma
01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per € 200.000,00; 
      in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e  competitivita'",
Programma  01  "Industria,  PMI  e  artigianato'',  Titolo  I  "Spese
correnti", per € 200.000,00; 
      in diminuzione, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01
"Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente  per
la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.275.000,00; 
      in aumento, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma  03
"Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.275.000,00; 
      in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma
03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.275.000,00; 
      in   diminuzione,   Missione   14   "Sviluppo    economico    e
competitivita'", Programma 05 "Politica  regionale  unitaria  per  lo
sviluppo economico e la competitivita'", Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale", per € 450.000,00; 
      in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e  competitivita'",
Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitivita'", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.725.000,00. 
    3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con  legge
di bilancio.".». 
    La disposizione presente profili di illegittimita' costituzionale
per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    In relazione all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  m),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia  della   «determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su  tutto  il  territorio  nazionale»  e  dell'«ordinamento
civile». In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione  di
principi fondamentali nella  materia,  di  legislazione  concorrente,
della  «tutela  della  salute».  Violazione  dell'art.  32  Cost.  In
relazione all'art. 117, comma terzo,  Cost.  violazione  di  principi
fondamentali  nella  materia,  di   legislazione   concorrente,   del
«coordinamento della finanza pubblica». Violazione degli artt.  81  e
119, comma secondo, Cost. Violazione dell'art. 3 Cost. 
    Come  si  e'  visto  nell'esposizione  introduttiva,   l'art.   8
definisce le  variazioni  da  apportare  al  bilancio  di  previsione
2018-2020 ai fini della copertura degli oneri  per  il  finanziamento
delle attivita' istituzionali a carattere continuativo della societa'
Sviluppo Toscana S.p.a., prevedendo, tra l'altro, per gli anni 2019 e
2020, la variazione in diminuzione della Missione  13  «Tutela  della
salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale  -  finanziamento
ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei  LEA»,  Titolo  I  «Spese
correnti», rispettivamente per € 1.296.000,00 per il  2019  e  per  €
1.275.000,00 per il 2020, incrementando contestualmente degli  stessi
importi la Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03  «Altri
fondi», Titolo I «Spese correnti» e disponendo l'ulteriore variazione
dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Titolo I «Spese correnti»
alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma  05
«Politica  regionale  unitaria  per  lo  sviluppo  economico   e   la
competitivita'», Titolo I «Spese correnti». 
    Nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate
al finanziamento ordinario  corrente  per  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza ad  altra  destinazione,  non  riconducibile
alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in  contrasto
con i parametri indicati in rubrica. 
    Il contrasto emerge con evidenza ove si consideri come  la  norma
regionale si ponga in contraddizione con le seguenti disposizioni  di
legge statale: 
      1. l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 5402 del 1992,
laddove stabilisce che  l'individuazione  dei  livelli  essenziali  e
uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale e'
effettuata   contestualmente   all'individuazione    delle    risorse
finanziarie  destinate  al  SSN  nel  rispetto  delle  compatibilita'
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica; 
      2. l'art. 8 del decreto legislativo n.  56  del  2000,  laddove
stabilisce che permane in capo alle regioni il vincolo della garanzia
dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
      3. l'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del  2011,  laddove
prevede: 
        (i)  che  nell'ambito  del  bilancio  regionale  le   regioni
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate  e  delle  uscite
relative al finanziamento del proprio  servizio  sanitario  regionale
(comma 1); 
        (ii) che per  garantire  effettivita'  al  finanziamento  dei
livelli  di  assistenza  sanitaria,  le  regioni  «a)  accertano   ed
impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente,  ivi  compresa  la  quota  premiale
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di
finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. (...)» (comma 2); 
    4. l'art. 30 del medesimo decreto legislativo n.  118  del  2011,
laddove dispone che eventuali risparmi nella  gestione  del  Servizio
sanitario  nazionale  effettuati  dalle   regioni   rimangono   nella
disponibilita' delle regioni stesse per finalita'  sanitarie:  testo,
peraltro,  risultante  da  una   modifica   intervenuta   a   seguito
dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014,  concernente  il  nuovo
Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (art. 1, comma 4). 
    Alla luce di quanto precede,  l'art.  8  -  nella  parte  in  cui
«riscrive» il comma 2 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  28  del
2008 - e' in contrasto con il vincolo di garanzia dell'erogazione dei
livelli  essenziali  di  assistenza  e  pertanto,   incidendo   sulla
possibilita' di assicurare nella Regione Toscana i livelli essenziali
ed uniformi di assistenza, viola l'art. 117, secondo comma, lett. m),
Cost.,  che  riserva  alla   legislazione   statale   la   disciplina
riguardante  la   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
    La disposizione sopramenzionata e' altresi' in  contrasto  con  i
principi fondamentali di tutela della salute, di cui agli articoli 32
e  117,  terzo  comma  Cost.,  e  viola  altresi'   i   principi   di
coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli  81,  117,
terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione. 
    Nella  misura  in  cui  pregiudica  la   garanzia   dell'uniforme
trattamento  sul  territorio  nazionale,  la  disposizione  regionale
viola, infine, l'art. 3 della Costituzione.